Discussione:
Obbligo di acquisto per offerte su eBay?
(troppo vecchio per rispondere)
Paolo
2005-10-17 11:24:28 UTC
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Un'offerta fatta su eBay è vincolante all'acquisto? Se io vinco un'asta su
eBay sono obbligato ad acquistare per legge (non per le regole di eBay)? Se
non pago, è lecito che il venditore ricorra ad una società di recupero
crediti?


cross-post su
it-alt.discussioni.ebay
it.diritto.internet
antuantuan
2005-10-17 12:11:15 UTC
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Post by Paolo
Un'offerta fatta su eBay è vincolante all'acquisto? Se io vinco
un'asta su eBay sono obbligato ad acquistare per legge (non per le
regole di eBay)? Se non pago, è lecito che il venditore ricorra ad
una società di recupero crediti?
Non dovresti neanche metterti questi problemi.
tommyover
2005-10-17 12:17:05 UTC
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Post by antuantuan
Non dovresti neanche metterti questi problemi.
E' un po' che glielo dico...
--
Tommaso
Difensore della Certezza Prematurata
antuantuan
2005-10-17 12:25:16 UTC
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Post by tommyover
Post by antuantuan
Non dovresti neanche metterti questi problemi.
E' un po' che glielo dico...
Ovviamente io mi riferisco al fatto che cmq offrire su ebay non è un gioco.
E che se si vuole giocare ad offrire senza pensarci su per poi pentirsene, è
meglio non offrire ed andare in un negozio.
Paolo
2005-10-17 13:34:30 UTC
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Post by antuantuan
Ovviamente io mi riferisco al fatto che cmq offrire su ebay non è un
gioco. E che se si vuole giocare ad offrire senza pensarci su per poi
pentirsene, è meglio non offrire ed andare in un negozio.
guarda che io sono d'accordo con quello che stai dicendo, volevo solo sapere
come stanno le cose giuridicamente. Io non ho mai offerto in un'asta per poi
pentirmi...
Paolo
2005-10-17 12:22:03 UTC
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Post by antuantuan
Post by Paolo
Un'offerta fatta su eBay è vincolante all'acquisto? Se io vinco
un'asta su eBay sono obbligato ad acquistare per legge (non per le
regole di eBay)? Se non pago, è lecito che il venditore ricorra ad
una società di recupero crediti?
Non dovresti neanche metterti questi problemi.
non sono certo un avvocato, nè un esperto di legge, mi sono semplicemente
basato su quello che dice eBay:
http://pages.ebay.it/help/buy/bidding-tips.html
http://www.mytech.it/news/articolo/idA006013022334.art

Che poi quello che dice eBay non ha valore giuridico ma è solo per limitare
il fenomeno degli offerenti non paganti, io questo non lo so, perciò ho
chiesto. So per certo di venditori tedeschi che ricorrono a società di
recupero credito, ma non so se la loro è una condotta lecita
dEUS
2005-10-17 12:33:17 UTC
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Post by Paolo
So per certo di venditori tedeschi che ricorrono a società di
recupero credito, ma non so se la loro è una condotta lecita
guarda, che se io non pago un oggetto vinto su ebay, l'unica cosa che una
società di credito può procurare e avere da me, sono i soldi spesi dal
venditore per l'asta.
quello è l'unico debito che io ho con lui
se io non pago, non ho l'oggetto
per cui non sono in debito, e il venditore non è in credito
la società di recupero crediti non può recuperare proprio nulla, manca la
prestazione da recuperare!!
capito ora?
tommyover
2005-10-17 12:35:49 UTC
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Post by dEUS
quello è l'unico debito che io ho con lui
Io avrei un bel dubbio anche su questo aspetto...
--
Tommaso
Difensore della Certezza Prematurata
Fennec
2005-10-17 12:58:10 UTC
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Ma fare un'offetta di acquisto con realiva vincita d'asta è comunque una
sorta di stipulazione di contratto (di acquisto) perciò in teoria è
perseguibile dalla legge ... o sbaglio???

----------------------------------------
Lord Fennec
www.fennecelectronics.it
----------------------------------------
Post by dEUS
Post by Paolo
So per certo di venditori tedeschi che ricorrono a società di
recupero credito, ma non so se la loro è una condotta lecita
guarda, che se io non pago un oggetto vinto su ebay, l'unica cosa che una
società di credito può procurare e avere da me, sono i soldi spesi dal
venditore per l'asta.
quello è l'unico debito che io ho con lui
se io non pago, non ho l'oggetto
per cui non sono in debito, e il venditore non è in credito
la società di recupero crediti non può recuperare proprio nulla, manca la
prestazione da recuperare!!
capito ora?
Paolo
2005-10-17 13:35:55 UTC
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Post by Fennec
Ma fare un'offetta di acquisto con realiva vincita d'asta è comunque
una sorta di stipulazione di contratto (di acquisto) perciò in teoria
è perseguibile dalla legge ... o sbaglio???
o quello che ho chiesto: un'offerta su eBay è vincolante veramente oppure è
tutta una fregnaccia?
Lord Arthur / Inverse
2005-10-18 15:54:13 UTC
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Post by Paolo
Post by Fennec
una sorta di stipulazione di contratto (di acquisto) perciò in teoria
è perseguibile dalla legge ... o sbaglio???
o quello che ho chiesto: un'offerta su eBay è vincolante veramente oppure è
tutta una fregnaccia?
secondo me ha valita' ai sensi del codice civile come qualunque
contratto d'acquisto.
Vincent Vega
2005-10-17 13:01:27 UTC
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Post by dEUS
se io non pago, non ho l'oggetto
per cui non sono in debito, e il venditore non è in credito
Infatti, non sei in debito. Sei compratore inadempiente.
Paolo
2005-10-17 13:37:00 UTC
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Post by dEUS
guarda, che se io non pago un oggetto vinto su ebay, l'unica cosa che
una società di credito può procurare e avere da me, sono i soldi
spesi dal venditore per l'asta.
quello è l'unico debito che io ho con lui
se io non pago, non ho l'oggetto
per cui non sono in debito, e il venditore non è in credito
la società di recupero crediti non può recuperare proprio nulla,
manca la prestazione da recuperare!!
capito ora?
ok, capito, ma la domanda principale era un'altra: un'offerta fatta su eBay
è vincolante per l'acquisto? Il venditore può rivalersi sul compratore
inadempiente?
dEUS
2005-10-17 18:05:21 UTC
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Post by Paolo
ok, capito, ma la domanda principale era un'altra: un'offerta fatta su eBay
è vincolante per l'acquisto? Il venditore può rivalersi sul compratore
inadempiente?
si, non tramite una società di recupero crediti
ma può denunciare un lucro mancato, l'acquirente è cmq responsabile
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-17 13:59:32 UTC
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Post by dEUS
capito ora?
No, in base a quale punto del contratto e della leggi asserisci cio'?
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
dEUS
2005-10-17 18:01:17 UTC
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Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Post by dEUS
capito ora?
No, in base a quale punto del contratto e della leggi asserisci cio'?
io non sto dicendo che il mancato adempimento di un contratto non comporti
nulla
sto solo dicendo che il venditore non può certo obbligare l'acquirente
dell'acquisto tramite una società di recupero crediti
ovviamente ha cmq subito un danno e l'acquirente potrà essere obbligato al
risarcimento di un es. lucro mancato etcetc, valutato ovviamente da un
giudice
se poi non dovesse pagare questa cifra, il venditore si avvale di una
società di recupero crediti
ma i passaggi dovrebbero essere diversi e complessi, non è mica immediato
non pagare ==> società recupero...che non avrebbe nulla da recuperare
sbaglio o è cosi?
RIC
2005-10-17 21:57:54 UTC
Permalink
Post by dEUS
se poi non dovesse pagare questa cifra, il venditore si avvale di una
società di recupero crediti
ma i passaggi dovrebbero essere diversi e complessi, non è mica immediato
non pagare ==> società recupero...che non avrebbe nulla da recuperare
sbaglio o è cosi?
Sbagli. La societa' di recupero crediti viene incaricata di recuperare
per l'appunto un "credito" non corrisposto. Nel momento in cui il tizio
compra una cosa e non la paga, il venditore ha pieno diritto di
rivolgersi legalmente a una societa' di recupero crediti. Succede cosi'
per tutte le transazioni, Ebay compreso (dove è ben difficile dire "ho
offerto per errore" visto che l'offerta è annullabile prima di 12 ore
dalla scadenza dell'asta!).
Se uno vince un'asta, deve pagare (o sperare nel buon cuore e nella
comprension del venditore)

Saluti
RIC
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-17 14:00:57 UTC
Permalink
Post by Paolo
Un'offerta fatta su eBay è vincolante all'acquisto? Se io vinco
un'asta su eBay sono obbligato ad acquistare per legge (non per le
regole di eBay)? Se non pago, è lecito che il venditore ricorra ad
una società di recupero crediti?
Certo che devi acquistare, sta scritto nel contratto che hai sottoscritto
quando ti sei registrato.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Paolo
2005-10-17 14:53:03 UTC
Permalink
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Certo che devi acquistare, sta scritto nel contratto che hai
sottoscritto quando ti sei registrato.
quindi dal momento che registrandomi ad eBay ho sottoscritto un contratto, e
poichè in tale contratto c'è scritto che le mie offerte sono vincolanti per
l'acquisto, allora sono obbligato a onorare queste mie offerte, giusto? Chi
sa cosa ne pensa l'avv. tommyover che faceva tanto il saccente su questa
cosa...
Vincent Vega
2005-10-17 15:16:57 UTC
Permalink
Post by Paolo
quindi dal momento che registrandomi ad eBay ho sottoscritto un contratto, e
poichè in tale contratto c'è scritto che le mie offerte sono vincolanti per
l'acquisto, allora sono obbligato a onorare queste mie offerte, giusto?
Si, l'offerta è il tuo contratto con il venditore. Analogamente ad
un'ordine di acquisto.
Paolo
2005-10-17 15:36:30 UTC
Permalink
Post by Vincent Vega
Si, l'offerta è il tuo contratto con il venditore. Analogamente ad
un'ordine di acquisto.
Ok, grazie, volevo sapere proprio questo. E per quanto riguarda la società
recupero crediti, è giusta l'osservazione di dEUS? E' vero che l'unica cosa
che il venditore potrebbe richiedere al compratore inadempiente sono le
spese sostenute per le commissioni di eBay?
RIC
2005-10-17 21:59:05 UTC
Permalink
In article <2yP4f.12894$***@twister1.libero.it>, ***@paolo.com
says...
Post by Paolo
che il venditore potrebbe richiedere al compratore inadempiente sono le
spese sostenute per le commissioni di eBay?
No. Dove sta scritto? Ognuno è libero di tutelarsi come meglio crede. Se
il venditore poi ha palesemente ragione, ancora di piu' ;)
Vincent Vega
2005-10-18 17:17:08 UTC
Permalink
Post by Paolo
Post by Vincent Vega
Si, l'offerta è il tuo contratto con il venditore. Analogamente ad
un'ordine di acquisto.
Ok, grazie, volevo sapere proprio questo. E per quanto riguarda la società
recupero crediti, è giusta l'osservazione di dEUS? E' vero che l'unica cosa
che il venditore potrebbe richiedere al compratore inadempiente sono le
spese sostenute per le commissioni di eBay?
No, sei inadempiente in quanto non stai rispettando un contratto, quello
che ti richiedono è di rispettare il contratto ovvero pagare.
E' la regola, se uno fa un'ordine si impegna ad acquistare, e lì è la
stessa cosa. Al limite di un contratto si può chiedere la risoluzione,
ma bisogna chiederla...
Candido
2005-10-17 16:02:33 UTC
Permalink
Premetto che non sono un legale.
Post by Paolo
Un'offerta fatta su eBay è vincolante all'acquisto?
Direi di sì, non so, però, se il fatto che si tratti di un'asta possa
cambiare la normativa di riferimento.
Post by Paolo
Se io vinco un'asta su eBay sono obbligato ad acquistare per legge
In linea di massima sì, hai concluso un contratto, quindi sei tenuto ad
eseguire la tua prestazione. Valgono le norme del codice civile.

Se si tratta di un rapporto professionista/consumatore entra in gioco la
normativa speciale sui contratti conclusi fuori dai locali commerciali,
i quali prevedono l'isitituto del recesso. Il contratto è concluso, ma
il consumatore può recedere a determinate condizioni.
Post by Paolo
(non per le regole di eBay)?
IMHO si tratta di due rapporti distinti, quello che hai con ebay e
quello che hai con il venditore.
Post by Paolo
Se non pago, è lecito che il venditore ricorra ad una società di recupero
crediti?
Il creditore può agire come meglio crede..

x-post
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Stefano Cetorelli
2005-10-17 16:20:33 UTC
Permalink
Post by Candido
Se si tratta di un rapporto professionista/consumatore entra in gioco la
normativa speciale sui contratti conclusi fuori dai locali commerciali,
i quali prevedono l'isitituto del recesso. Il contratto è concluso, ma
il consumatore può recedere a determinate condizioni.
Appunto, una volta aggiudicato l'oggetto esercito il diritto di recesso e
non mi faccio spedire nulla!
Sbaglio?
Candido
2005-10-17 16:55:28 UTC
Permalink
Post by Stefano Cetorelli
Appunto, una volta aggiudicato l'oggetto esercito il diritto di recesso e
non mi faccio spedire nulla!
Sbaglio?
Bisogna vedere se tu compri come consumatore e se chi vende è un
professionista.

Comunque trovo sia un comportamento molto scorretto..
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Vincent Vega
2005-10-17 17:11:52 UTC
Permalink
Post by Stefano Cetorelli
Appunto, una volta aggiudicato l'oggetto esercito il diritto di recesso e
non mi faccio spedire nulla!
Sbaglio?
Sbagli si. Il diritto di recesso di cui si parla (quando applicabile) ce
l'hai quando hai ricevuto l'oggetto.

Ma perchè la fate così complicata? Se non lo vuoi comprare basta
dirglielo (o meglio, scriverglielo). 90 su cento farà un'offerta diretta
al secondo classificato e morta lì, nel restante dei casi ci rimetti al
massimo la sospensione dell'account ebay e forse le spese. Pistole alle
tempie non ne vedo, i contratti si possono sempre annullare.
Apocalysse
2005-10-17 18:50:14 UTC
Permalink
Post by Stefano Cetorelli
Appunto, una volta aggiudicato l'oggetto esercito il diritto di
recesso e non mi faccio spedire nulla!
Sbaglio?
Il diritto di recesso si esercita quando è stata ricevuta la merce.
E' il buon senso del venditore accettare prima di spedire la tua
rinuncia ^^
--
Apocalysse
"Io sono l'Apocalysse e dopo di me il nulla"

Forum Samsung:
http://www.anvi.it/forum/index.php?showforum=42

Salsa Cubana:
http://www.encantolatino.it
antuantuan
2005-10-17 18:56:35 UTC
Permalink
Post by Apocalysse
Il diritto di recesso si esercita quando è stata ricevuta la merce.
E non vale tra privati
Stefano Cetorelli
2005-10-17 19:22:12 UTC
Permalink
Post by antuantuan
Post by Apocalysse
Il diritto di recesso si esercita quando è stata ricevuta la merce.
E non vale tra privati
Non è un privato e sull'annuncio è scritto anche:
Avete diritto di recesso entro 10 giorni !!!



Lei ha la possibilità di recedere dall'acquisto entro 10 giorni dalla
conclusione dello stesso, rispedendo al mittente la merce ricevuta, salvo
che questa non sia danneggiata e ben imballata. Verranno trattenute solo le
spese di spedizione.
Candido
2005-10-17 21:06:12 UTC
Permalink
Post by Stefano Cetorelli
Lei ha la possibilità di recedere dall'acquisto entro 10 giorni dalla
conclusione dello stesso, rispedendo al mittente la merce ricevuta, salvo
che questa non sia danneggiata e ben imballata. Verranno trattenute solo le
spese di spedizione.
Appunto, secondo me se si recede prima della spedizione si risparmiano
anche le spese di spedizione. Ritengo faccia fede la data di ricezione
della raccomandata con cui si comunica il recesso.

My two cents.
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-17 20:27:07 UTC
Permalink
Post by antuantuan
E non vale tra privati
Se e' per questo non vale neppure per gli acquisti in cui il prezzo non
possa essere dertminato in precedenza.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Ciccio
2005-10-18 15:15:05 UTC
Permalink
Post by antuantuan
Post by Apocalysse
Il diritto di recesso si esercita quando è stata ricevuta la merce.
E non vale tra privati
Invece si'.
Paolo
2005-10-18 15:45:23 UTC
Permalink
Post by Ciccio
Post by antuantuan
Post by Apocalysse
Il diritto di recesso si esercita quando è stata ricevuta la merce.
E non vale tra privati
Invece si'.
hai qualche riferimento di legge per dire ciò?
Lord Arthur / Inverse
2005-10-18 15:54:15 UTC
Permalink
Post by Ciccio
Post by antuantuan
Post by Apocalysse
Il diritto di recesso si esercita quando è stata ricevuta la merce.
E non vale tra privati
Invece si'.
E invece no.
Ciccio
2005-10-18 21:40:54 UTC
Permalink
Post by Lord Arthur / Inverse
Post by Ciccio
Post by antuantuan
Post by Apocalysse
Il diritto di recesso si esercita quando è stata ricevuta la merce.
E non vale tra privati
Invece si'.
E invece no.
Ha ragione, nel senso che avevo capito male e ho detto un'altra cosa... Il
diritto di recesso non vale tra privati/privati e tra
commercianti/commercianti ma solo tra commercianti/privati.
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-18 16:54:17 UTC
Permalink
Post by Ciccio
Invece si'.
No.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
RIC
2005-10-18 19:45:29 UTC
Permalink
In article <43551225$0$24632$***@reader3.news.tin.it>, principe42
@libero.it says...
Post by Ciccio
Invece si'.
Non è cosi'. Non fate disinformazione.
Candido
2005-10-17 21:06:12 UTC
Permalink
Post by Apocalysse
Il diritto di recesso si esercita quando è stata ricevuta la merce.
Su questo dissento, la ricezione della merce IMHO è il momento a partire
dal quale si contano i 10 giorni disponibili, altrimenti uno non
potrebbe recedere se, ad esempio, non riceve nulla.

La legge non dispone che si debba attendere l'arrivo del pacco.
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
RIC
2005-10-17 22:00:16 UTC
Permalink
Post by Candido
La legge non dispone che si debba attendere l'arrivo del pacco.
Esatto. Quoto.
Paolo
2005-10-18 05:22:45 UTC
Permalink
Post by RIC
Post by Candido
La legge non dispone che si debba attendere l'arrivo del pacco.
Esatto. Quoto.
Scusa ma quotando questa cosa, non ti contraddici per quello che hai detto
in precedenza? Tu hai detto che quando uno fa l'offerta deve poi pagare
oppure sperare nella comprensione del venditore. Ma sei il venditore non è
un privato, allora io posso recedere un minuto dopo la fine dell'asta. Poi
Stefano Scardovi dice che comunque il diritto di recesso non vale non solo
tra i privati ma anche quando il prezzo non è determinabile in partenza,
come in un'asta. Dobbiamo fare un po' di ordine e se è vero ciò che dice
Scardovi bisogna non solo distinguere tra privati e professionali ma anche
tra asta e Compralo Subito. A questo punto i casi sono 3:

1) Venditore privato - Asta/Compralo Subito
non ci si può appellare al diritto di recesso

2) Venditore professionale - Asta
non ci si può appellare al diritto di recesso perchè il prezzo non è
determinabile in partenza

3) Venditore professionale - Compralo Subito
ci si può appellare al diritto di recesso (anche prima della ricezione della
merce?)
Candido
2005-10-18 11:02:27 UTC
Permalink
Post by Paolo
Stefano Scardovi dice che comunque il diritto di recesso non vale non solo
tra i privati ma anche quando il prezzo non è determinabile in partenza,
come in un'asta.
Io non ho mica capito a cosa si riferisce Stefano.. :)

Stefano, posteresti qualche riferimento, per favore?
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-18 13:49:21 UTC
Permalink
Post by Candido
Io non ho mica capito a cosa si riferisce Stefano.. :)
Stefano, posteresti qualche riferimento, per favore?
Chiedo venia, pensavo al comma 3 lettera B)
"di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei
tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di
controllare;"

Che evidentemente non si applica alle vendite all'asta.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Luca Zenarolla (out)
2005-10-18 11:58:43 UTC
Permalink
Post by Candido
Post by Apocalysse
Il diritto di recesso si esercita quando è stata ricevuta la merce.
Su questo dissento, la ricezione della merce IMHO è il momento a partire
dal quale si contano i 10 giorni disponibili, altrimenti uno non
potrebbe recedere se, ad esempio, non riceve nulla.
La legge non dispone che si debba attendere l'arrivo del pacco.
D.Lgs 185/99

Art. 5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a
distanza, senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro
il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 (conferma
scritta delle informazioni) o dal giorno in cui questi ultimi siano
stati soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del
contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

Si fa riferimento, quindi, al ricevimento del bene.
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-18 13:56:10 UTC
Permalink
Post by Luca Zenarolla (out)
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a
distanza, senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore
La decorrenza dei 10 giorni e' per l'esercizio del diritto di recesso.

Ovverro tu puoi recedere dal contratto (se ne hai diritto) dal momento della
sottoscrizione fino a 10 giorni dopo la consegna.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Candido
2005-10-18 21:16:55 UTC
Permalink
Post by Luca Zenarolla (out)
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a
distanza, senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 (conferma
scritta delle informazioni) o dal giorno in cui questi ultimi siano
stati soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del
contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
Si fa riferimento, quindi, al ricevimento del bene.
Provo a spiegarlo con altre parole.

Dal momento in cui si riceve la merce si cominciano a contare 10 giorni,
trascorsi i quali il recesso non è più esercitabile.
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-19 07:11:37 UTC
Permalink
Post by Candido
Dal momento in cui si riceve la merce si cominciano a contare 10
giorni, trascorsi i quali il recesso non è più esercitabile.
E quello e' il termine entro cui si deve recedere, non c'e' invece un
termine iniziale nella legge. Quindi si puo' interpretare correttamente dal
momento dell'ordine come si puo' interpretare correttamente dalla consegna
del bene.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Luca Zenarolla (out)
2005-10-19 07:19:27 UTC
Permalink
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Post by Candido
Dal momento in cui si riceve la merce si cominciano a contare 10
giorni, trascorsi i quali il recesso non è più esercitabile.
E quello e' il termine entro cui si deve recedere, non c'e' invece un
termine iniziale nella legge.
Scusatemi, ma la legge mi sembra abbastanza chiara: il termine per il
recesso ex art. 5 *decorre* a partire dalla consegna del bene.
A parer mio, quindi, se voglio esercitare il recesso "senza alcuna
penalita' e senza specificarne il motivo" devo aspettare la consegna del
bene, in quanto elemento essenziale della fattispecie normativa.
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-19 08:58:08 UTC
Permalink
Post by Luca Zenarolla (out)
Scusatemi, ma la legge mi sembra abbastanza chiara: il termine per il
recesso ex art. 5 *decorre* a partire dalla consegna del bene.
Il termine per esercitare il diritto decorre, non il diritto stesso.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Luca Zenarolla (out)
2005-10-19 09:24:13 UTC
Permalink
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Post by Luca Zenarolla (out)
Scusatemi, ma la legge mi sembra abbastanza chiara: il termine per il
recesso ex art. 5 *decorre* a partire dalla consegna del bene.
Il termine per esercitare il diritto decorre, non il diritto stesso.
Mi sembra un'interpretazione stiracchiata: ho un diritto ed un termine
per esercitarlo, termine che decorre - nell'ipotesi più semplice - a
partire dalla consegna del bene.
Mi sembra, quindi, che il quadro sia qs: a prescindere dal momento in
cui il diritto sorge, io ho un lasso temporale ben preciso in cui
esercitare il recesso. Perchè dovrei recedere *prima* del momento
previsto dal Legislatore? Anche perchè la legge mi consente di recedere
senza dovermi giustificare: esercitare tale diritto *prima* di avere il
bene in mano, invece, mi sembra un qualcosa di ulteriore, rimesso al
mero arbitrio e al capriccio del consumatore, cosa che non mi pare
rientri nella ratio del decreto.

Comunque, ci sono decisioni che avvalorino la tua interpretazione?
Candido
2005-10-19 19:45:33 UTC
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Post by Luca Zenarolla (out)
Mi sembra un'interpretazione stiracchiata: ho un diritto ed un termine
per esercitarlo, termine che decorre - nell'ipotesi più semplice - a
partire dalla consegna del bene.
Ma così ti sei perso un pezzo di norma! :)

Il termine "entro" il quale poter recedere è di 10 giorni lavorativi.
I 10 giorni lavorativi vengono contati a partire dal ricevimento.

Il termine indicato è un termine finale.

Il termine iniziale non è indicato, quindi non è possibile fissarlo
arbitrariamente nel momento della ricezione della merce.

Se io consumatore ordino un bene e dopo un mese non mi è ancora
arrivato, cosa succede? Secondo la tua interpretazione non potrei
recedere, perché il bene non è stato consegnato.. Non ti sembra fuori
luogo in un decreto in cui si tutelano i diritti dei consumatori?
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Luca Zenarolla (out)
2005-10-20 09:39:59 UTC
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Post by Candido
Se io consumatore ordino un bene e dopo un mese non mi è ancora
arrivato, cosa succede? Secondo la tua interpretazione non potrei
recedere, perché il bene non è stato consegnato.. Non ti sembra fuori
luogo in un decreto in cui si tutelano i diritti dei consumatori?
Bah, dipende: innanzitutto dipende dal fatto che io abbia ricevuto o
meno le informazioni di cui all'art. 4. In caso negativo, infatti ho
pure il secondo termine...
Inoltre non mi pare che quello previsto dal decreto sia l'unica ipotesi
in cui io possa recedere da un contratto...
Candido
2005-10-20 14:16:17 UTC
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Post by Luca Zenarolla (out)
Bah, dipende: innanzitutto dipende dal fatto che io abbia ricevuto o
meno le informazioni di cui all'art. 4. In caso negativo, infatti ho
pure il secondo termine...
Non andiamo a guardare i casi particolari, presupponiamo che le
informazioni ci siano tutte, semplicemente la merce non arriva, posso
recedere lecitamente?
Post by Luca Zenarolla (out)
Inoltre non mi pare che quello previsto dal decreto sia l'unica ipotesi
in cui io possa recedere da un contratto...
Questo non centra. Se è per questo anche nelle vendite B2B di fatto si
recede perché la merce non va bene, ma è un discorso diverso, molto
diverso, e che soprattutto esula dal contesto di questo thread..
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Luca Zenarolla (out)
2005-10-20 15:07:16 UTC
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Post by Candido
Post by Luca Zenarolla (out)
Bah, dipende: innanzitutto dipende dal fatto che io abbia ricevuto o
meno le informazioni di cui all'art. 4. In caso negativo, infatti ho
pure il secondo termine...
Non andiamo a guardare i casi particolari, presupponiamo che le
informazioni ci siano tutte, semplicemente la merce non arriva, posso
recedere lecitamente?
Si, a prescindere dall'articolo 5.
Candido
2005-10-20 16:55:14 UTC
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Post by Luca Zenarolla (out)
Si, a prescindere dall'articolo 5.
Quindi non secondo le forme del recesso, quindi la tua risposta equivale
a un "no"...
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-19 10:04:17 UTC
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Post by Luca Zenarolla (out)
Scusatemi, ma la legge mi sembra abbastanza chiara: il termine per il
recesso ex art. 5 *decorre* a partire dalla consegna del bene.
A parer mio, quindi, se voglio esercitare il recesso "senza alcuna
penalita' e senza specificarne il motivo" devo aspettare la consegna
del bene, in quanto elemento essenziale della fattispecie normativa.
Vediamo da vicino l'art. 5:
"1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di
dieci giorni lavorativi decorrente:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in
cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la
conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa; [...]"

Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto e lo deve fare entro il
termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento.

E la certezza ci viene dal Comma 5 dello stesso articolo:
"5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da
questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il
termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a
dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene."

Dunque la consegna del bene non e' elemento essenziale per esercitare il
diritto di recesso.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Luca Zenarolla (out)
2005-10-19 12:06:45 UTC
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Post by Stefano "Free.9" Scardovi
"1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in
cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la
conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa; [...]"
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto e lo deve fare entro il
termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento.
"5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da
questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il
termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a
dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene."
Dunque la consegna del bene non e' elemento essenziale per esercitare il
diritto di recesso.
Mi restano dei dubbi. Cerco di spiegarmi meglio:

Ipotesi 1: acquisto da un sito.
Io, al termine della procedura di acquisto ricevo le informazioni di cui
all'art. 4. Il bene mi viene spedito dopo tot giorni.

Ipotesi 2: acquisto da un sito.
Io, al termine della procedura di acquisto *non* ricevo le informazioni
di cui all'art. 4. Il bene mi viene spedito dopo tot giorni.

A parer mio, nel caso 1 devo aspettare la consegna del bene, cosa invece
non necessaria nell'ipotesi 2 in cui il termine decorre dal momento del
ricevimento delle informazioni stabilite dalla legge.

In quest'ottica interpreto l'art. 5, comma 5.
Candido
2005-10-19 21:59:04 UTC
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Post by Luca Zenarolla (out)
A parer mio, nel caso 1 devo aspettare la consegna del bene, cosa invece
non necessaria nell'ipotesi 2 in cui il termine decorre dal momento del
ricevimento delle informazioni stabilite dalla legge.
Nel caso 2 semplicemente non sai come recedere perché non ci sono le
modalità. Da quando ti dicono come fare hai i giorni di tempo per poter
recedere.
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Ciccio
2005-10-19 08:24:48 UTC
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Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Post by Candido
Dal momento in cui si riceve la merce si cominciano a contare 10
giorni, trascorsi i quali il recesso non è più esercitabile.
E quello e' il termine entro cui si deve recedere, non c'e' invece un
termine iniziale nella legge. Quindi si puo' interpretare correttamente
dal momento dell'ordine come si puo' interpretare correttamente dalla
consegna del bene.
Che diventa di 30 giorni se l'acquirente non viene avvertito dell'esistenza
del diritto di recesso all'acquisto del bene.
Candido
2005-10-19 19:45:33 UTC
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Post by Stefano "Free.9" Scardovi
E quello e' il termine entro cui si deve recedere, non c'e' invece un
termine iniziale nella legge.
Il termine c'è, ovvero la conclusione del contratto.
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Quindi si puo' interpretare correttamente dal
momento dell'ordine come si puo' interpretare correttamente dalla consegna
del bene.
La seconda esclude la prima, quindi non possono essere corrette
entrambe.. ;)
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-20 06:41:35 UTC
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Post by Candido
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
E quello e' il termine entro cui si deve recedere, non c'e' invece un
termine iniziale nella legge.
Il termine c'è, ovvero la conclusione del contratto.
Ovvio che prima che esista un contratto non puo' sorgere un diritto in
merito al contratto stesso :-P
Post by Candido
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Quindi si puo' interpretare correttamente dal
momento dell'ordine come si puo' interpretare correttamente dalla
consegna del bene.
La seconda esclude la prima, quindi non possono essere corrette
entrambe.. ;)
Appunto, uno ritiene corretto la prima, uno la seconda. Finche' non si sara'
giurisprudenza sara' difficile sapere chi ha ragione davvero. Io interpreto
come corretta la prima ipotesi.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Candido
2005-10-20 14:16:18 UTC
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Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Ovvio che prima che esista un contratto non puo' sorgere un diritto in
merito al contratto stesso :-P
E' così ovvio che arrivi a negarlo.. :)
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Appunto, uno ritiene corretto la prima, uno la seconda.
Il problema in questo caso è diverso. Qui non abbiamo una norma che può
essere interpretata in due modi diversi. L'interpretazione seconda la
quale si debba aspettare il ricevimento della merce è formalmente errata
perché presuppone che il termine sia anche iniziale, quando non lo è.

Una cosa è interpretare, un'altra è aggiungere un fattore non presente.

Senza contare che il confronto con altri articoli conferma la non
necessarietà del ricevimento della merce prevedendola esplicitamente
come mera eventualità.

Poi la negazione dell'evidenza è sempre possibile, ma su quel campo...
lascio... :)
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-20 15:08:36 UTC
Permalink
Post by Candido
Poi la negazione dell'evidenza è sempre possibile, ma su quel campo...
lascio... :)
Facendo e.com da prima che esistesse questa legge e partecipando ad IEE-C da
quando e' nato ne ho sentite di versioni differenti.

Io comunque concordo con il principio che il recesso si puo' effettuare dal
momento dell'ordine.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Candido
2005-10-20 16:55:14 UTC
Permalink
Ho impostato il f/up su it.diritto.internet
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Facendo e.com da prima che esistesse questa legge e partecipando ad IEE-C da
quando e' nato ne ho sentite di versioni differenti.
Ci credo che ne hai sentite, il problema è che ognuno tira acqua al suo
mulino!

Un'interpretazione molto fantasiosa IMHO è quella che fornisce CHL, la
quale non riconosce il diritto di recesso se la consegna avviene in uno
dei suoi negozi, il che è un po' assurdo per tutta una serie di
motivi...
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Io comunque concordo con il principio che il recesso si puo' effettuare dal
momento dell'ordine.
Si, lo avevo capito :)

Comunque, per la cronaca, a me è capitato di dover recedere prima di un
invio e non ho avuto alcun problema (no, non ho ordinato a caso,
semplicemente c'è stato un errore di mia madre...).
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-20 17:08:52 UTC
Permalink
Post by Candido
Un'interpretazione molto fantasiosa IMHO è quella che fornisce CHL, la
quale non riconosce il diritto di recesso se la consegna avviene in
uno dei suoi negozi, il che è un po' assurdo per tutta una serie di
motivi...
Non e' assurdo se fatta secondo le regole.

Se online non concludo la vendita (ma me lo devono dire) ma solo una
"prenotazione di disponibilita'" presso un determinato punto vendita la
vendita si perfeziona nel negozio. A condizione che:

1) I documenti fiscali vengano emessi dal negozio al momento del ritiro del
bene
2) Il pagamento sia fatta a favore del negozio al momento del ritiro del
bene
3) Il cliente possa non ritirare il bene senza alcun problema *

* Per senza problema intendo che vado in negozio, chiedo di vedere il
prodotto sballato, rifiutano, giro i tacchi, me ne vado e amici come prima.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Candido
2005-10-22 14:22:23 UTC
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Post by Stefano "Free.9" Scardovi
2) Il pagamento sia fatta a favore del negozio al momento del ritiro del
bene
Ecco, appunto, qui siamo d'accordo. Ma se si parla di carta di credito o
bonifico capirai che è dubbia la cosa...
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-22 15:51:18 UTC
Permalink
Post by Candido
Ecco, appunto, qui siamo d'accordo. Ma se si parla di carta di
credito o bonifico capirai che è dubbia la cosa...
Molto dubbia, se fai il bonifico a CHL e' evidente che tu concludi un ordine
con gestore del sito. Ed e' altrettanto evidente che si tratta di un
acquisto concluso fuori dai locali commerciali.

Sarebbe da provare, si manda la raccomandata per il recesso e si aspetta il
codice di rientro, in assenza si contesta l'addebito con tanto di copia
della raccomandata e poi sara' dal GdP di casa mia che il gestore del sito
dovra' dimostrare che non avevo diritto al recesso quando l'ordine e' stato
fatto online (o, per dirla come la legge, fuori dai locali commerciali) ed
anche il relativo pagamento.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Candido
2005-10-24 11:56:23 UTC
Permalink
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Molto dubbia, se fai il bonifico a CHL e' evidente che tu concludi un ordine
con gestore del sito. Ed e' altrettanto evidente che si tratta di un
acquisto concluso fuori dai locali commerciali.
Per come la penso, il contratto è concluso con l'accettazione, quindi
nel momento in cui CHL accetta l'ordine, anche se non ho ancora pagato.
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Sarebbe da provare, si manda la raccomandata per il recesso e si aspetta il
codice di rientro, in assenza si contesta l'addebito con tanto di copia
della raccomandata e poi sara' dal GdP di casa mia che il gestore del sito
dovra' dimostrare che non avevo diritto al recesso quando l'ordine e' stato
fatto online (o, per dirla come la legge, fuori dai locali commerciali) ed
anche il relativo pagamento.
Sarebbe anche interessante studiare le condizioni di vendita di CHL nei
loro "negozi", visto che si appoggiano interamente al loro sito.
L'ordine avviene completamente online, ma ci si trova dentro un locale
commerciale dove, però, la merce non è presente...
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-24 13:15:27 UTC
Permalink
Post by Candido
Per come la penso, il contratto è concluso con l'accettazione, quindi
nel momento in cui CHL accetta l'ordine, anche se non ho ancora pagato.
Quale contratto? Per forza compravendita o puo' essere anche solo un
"richiesta di disponibilita' presso un esercizio commerciale di un
determinato prodotto"?
Post by Candido
Sarebbe anche interessante studiare le condizioni di vendita di CHL
nei loro "negozi", visto che si appoggiano interamente al loro sito.
L'ordine avviene completamente online, ma ci si trova dentro un locale
commerciale dove, però, la merce non è presente...
Ovvio che il locale commerciale deve essere sede dell'esercizio commerciale
cedente. Perche' le vendite fatte negli spazi comuni dei centri commerciali
comunque ricadono nel diritto di recesso.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Candido
2005-10-24 13:58:53 UTC
Permalink
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Quale contratto? Per forza compravendita o puo' essere anche solo un
"richiesta di disponibilita' presso un esercizio commerciale di un
determinato prodotto"?
Non ho sotto mano la legge, ma si parla di qualsiasi contratto concluso
fuori dai locali commerciali.

Se si tratta di una mera richiesta di disponibilità non si può parlare
di contratto. Se però la richiesta vincola l'acquisto...
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Ovvio che il locale commerciale deve essere sede dell'esercizio commerciale
cedente. Perche' le vendite fatte negli spazi comuni dei centri commerciali
comunque ricadono nel diritto di recesso.
Sede, non locali comuni. :)
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-24 16:38:10 UTC
Permalink
Post by Candido
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Quale contratto? Per forza compravendita o puo' essere anche solo un
"richiesta di disponibilita' presso un esercizio commerciale di un
determinato prodotto"?
Non ho sotto mano la legge, ma si parla di qualsiasi contratto
concluso fuori dai locali commerciali.
Allora, vediamo un po':
- Candido va sul sito di Tizio per comprare un prodotto
- Candido, sapendolo chiaramente o forse meno chiaramente, non compra in
realta' un prodotto sul sito ma ottiene gratuitamente un servizio di
prenotazione di un prodotto presso il negozio Caio nel suo territorio,
servizio che avviene in tempi piu' rapidi del diritto di recesso come da
accordo fra le parti
- Candido va da Caio, nel suo locale commerciale, per ritirare il prodotto e
concludere l'acquisto

Come vedi sorgerebbero 2 contratti:
Il primo fra Candido e Tizio, da cui Candido potrebbe recedere poiche'
concluso fuori dai locali commerciali, in realta' non contempla possibilita'
di recesso in quanto ultimato prima dello scadere dei 10 giorni e comunque
non comporta per Candido vincoli economici.
Il secondo fra Candido e Caio viene concluso nel locale commerciale del
venditore e dunque non prevede diritto di recesso.

Ovviamente, come gia' dicevo, sa i documenti di vendita che il pagamento
devono essere di Caio e non di Tizio.
Post by Candido
Se si tratta di una mera richiesta di disponibilità non si può parlare
di contratto. Se però la richiesta vincola l'acquisto...
Puo' vincolare all'acquisto, ma poi bisogna vedere le penali previste. Se
non sono previste ed io non adempio l'acquisto non succede nulla a me,
mentre se c'e' una penale allora un GdP puo' benissimo vedere la vendita
mascherata per eludere la legge.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Candido
2005-10-25 09:59:57 UTC
Permalink
C'è anche chi pretende di classificare come servizio la messa a
disposizione del bene, ma capirai che non regge... :)

Per quanto riguarda il tuo esempio, si tratta comunque di una vendita
conclusa fuori da un locale commerciale, per un bene ritirato presso un
negozio o altro luogo a piacere... anche se dal venditore viene
classificato in mille modi diversi... si bada alla sostanza, non al nome
che viene imposto al contratto... :)
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Puo' vincolare all'acquisto, ma poi bisogna vedere le penali previste.
Non in un contratto con un consumatore concluso fuori da un locale
commerciale...

Per non mettere in mezzo, poi, le clausole vessatorie... :)
--
Candido - http://candido2k.blogspot.com/
Lord Arthur / Inverse
2005-10-18 15:54:14 UTC
Permalink
On Mon, 17 Oct 2005 16:20:33 GMT, "Stefano Cetorelli"
Post by Stefano Cetorelli
Appunto, una volta aggiudicato l'oggetto esercito il diritto di recesso e
non mi faccio spedire nulla!
Sbaglio?
sbagli. Il diritto di recesso si applica solo dopo che hai pagato e
ricevuto la merce.
Ciccio
2005-10-18 15:18:04 UTC
Permalink
Post by Paolo
Un'offerta fatta su eBay è vincolante all'acquisto? Se io vinco un'asta su
eBay sono obbligato ad acquistare per legge (non per le regole di eBay)?
Sicuramente si', dato che iscrivendoti ad ebay sottoscrivi un contratto con
loro. Pero' non so cosa cambi calcolando che le aste online in italia sono
illegali...(se non e' cambiato qualcosa di recente)
Paolo
2005-10-18 15:54:41 UTC
Permalink
Post by Ciccio
le aste
online in italia sono illegali...(se non e' cambiato qualcosa di
recente)
sono illegali? Mi puoi dare informazioni in merito?
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-18 16:58:05 UTC
Permalink
Post by Paolo
sono illegali? Mi puoi dare informazioni in merito?
DPR 114/98 (Riforma del commercio)
Art. 18 - Comma 5. "Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo
della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate."
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Paolo
2005-10-18 17:20:46 UTC
Permalink
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
DPR 114/98 (Riforma del commercio)
Art. 18 - Comma 5. "Le operazioni di vendita all'asta realizzate per
mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono
vietate."
e quindi come è possibile che eBay operi tranquillamente in barba alla legge
italiana?
Ciccio
2005-10-18 21:30:04 UTC
Permalink
Post by Paolo
e quindi come è possibile che eBay operi tranquillamente in barba alla legge
italiana?
Facile, la sede non e' in Italia. In svizzera mi sembra....
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-19 07:12:17 UTC
Permalink
Post by Paolo
e quindi come è possibile che eBay operi tranquillamente in barba
alla legge italiana?
eBay non vende all'asta. Offre solo uno spazio web.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
mercuryale
2005-10-19 07:29:03 UTC
Permalink
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Post by Paolo
e quindi come è possibile che eBay operi tranquillamente in barba
alla legge italiana?
eBay non vende all'asta. Offre solo uno spazio web.
offre uno spazio web dove si vende all'asta. eBay si ritiene estranea a ciò
che si vende, cioè non è perseguibile se sulla sua piattaforma si vendono
DVD piratati, ma non dovrebbe essere perseguibile in questo caso?
Ciccio
2005-10-19 08:26:17 UTC
Permalink
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Post by Paolo
e quindi come è possibile che eBay operi tranquillamente in barba
alla legge italiana?
eBay non vende all'asta. Offre solo uno spazio web.
Quindi se io offro uno spazio web per attivita' terroristiche sono nel
giusto? Non e' cosi'....ebay ha sede all'estero e quindi e' intoccabile
dalla legge italiana, cosi' come i vari casino' online illegali in Italia.
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-19 08:59:12 UTC
Permalink
Post by Ciccio
Quindi se io offro uno spazio web per attivita' terroristiche sono nel
giusto?
Le vendite all'asta B2B e C2C non sono illegali.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Ciccio
2005-10-19 09:38:04 UTC
Permalink
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Post by Ciccio
Quindi se io offro uno spazio web per attivita' terroristiche sono nel
giusto?
Le vendite all'asta B2B e C2C non sono illegali.
Hai un riferimento alla legge per avallare la tua affermazione?
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-19 10:05:58 UTC
Permalink
Post by Ciccio
Hai un riferimento alla legge per avallare la tua affermazione?
In democrazia cio' che non e' vietato e' consentito. La legge serve per
dimostrare cio' che e' vietato e cio' che e' obbligatorio.

L'Art. 18 gia' citato e' parte della legge che regola il B2C sia
tradizionale che elettronico e dunque non regola gli altri tipi di
transazione economica.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Ciccio
2005-10-19 13:04:55 UTC
Permalink
"Stefano "Free.9" Scardovi" <***@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:43561a83
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Post by Ciccio
Hai un riferimento alla legge per avallare la tua affermazione?
In democrazia cio' che non e' vietato e' consentito. La legge serve per
dimostrare cio' che e' vietato e cio' che e' obbligatorio.
L'Art. 18 gia' citato e' parte della legge che regola il B2C sia
tradizionale che elettronico e dunque non regola gli altri tipi di
transazione economica.
Invece ti sbagli dal momento che sussiste l'art. 18 del d.lgs. 31 marzo 1998
n. 114, sulla nuova disciplina del commercio, il quale recita nel comma 5
"Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o
di altri sistemi di comunicazione sono vietate".
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-19 15:11:20 UTC
Permalink
Post by Ciccio
Invece ti sbagli dal momento che sussiste l'art. 18 del d.lgs. 31
marzo 1998 n. 114, sulla nuova disciplina del commercio, il quale
recita nel comma 5 "Le operazioni di vendita all'asta realizzate per
mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono
vietate".
Stesso decreto, Art. 1 Comma 1: "Il presente decreto stabilisce i principi e
le norme generali sull'esercizio dell'attivita' commerciale."

Le vendite fra privati non rientrano nelle attivita' commerciali.

Stesso decreto, Art. 4 Comma 1, Lettera H: "per forme speciali di vendita al
dettaglio:" punto 4: "la vendita per corrispondenza o tramite televisione o
altri sistemi di comunicazione"

Dunque l'Art. 18 specifica chiaramente che si applica solo alle attivita'
normate ovvero alle vendite al dettaglio, in gergo B2C.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Ciccio
2005-10-19 15:41:34 UTC
Permalink
"Stefano "Free.9" Scardovi" <***@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:43566216
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Dunque l'Art. 18 specifica chiaramente che si applica solo alle attivita'
normate ovvero alle vendite al dettaglio, in gergo B2C.
Cioe' fammi capire, intendi valga solo nella compravendita
commerciante/privato ??
Bhe...su ebay ce ne sono molti che vendono con partita iva....
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-19 16:14:24 UTC
Permalink
Post by Ciccio
Cioe' fammi capire, intendi valga solo nella compravendita
commerciante/privato ??
Bhe...su ebay ce ne sono molti che vendono con partita iva....
Basta che vendano solo ad altre aziende. Compra un privato? Mica potevano
impedirlo.

Purtroppo le leggi in questo settore, come in altri, sono molto lacunose.
AFAIK nessuno e' mai stato multato per le aste.

Anzi, ripensandoci c'e' stato un sito italiano che nel dubbio legittimo
della legalita' ha preferito autosospendersi hasta.it. Infatti trovi "Under
Construction" ma la situazione e' ferma almeno da 2 anni
http://web.archive.org/web/20030623132443/www.hasta.it/
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Ciccio
2005-10-19 16:42:17 UTC
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Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Post by Ciccio
Cioe' fammi capire, intendi valga solo nella compravendita
commerciante/privato ??
Bhe...su ebay ce ne sono molti che vendono con partita iva....
Basta che vendano solo ad altre aziende. Compra un privato? Mica potevano
impedirlo.
Non credo sia cosi' semplice...secondo me in questo caso sarebbe illegale e
basta. Per questo come gia' detto la sede di ebay non e' in Italia.
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Purtroppo le leggi in questo settore, come in altri, sono molto lacunose.
AFAIK nessuno e' mai stato multato per le aste.
Finora...ebay non potrebbe rischiare di compromettersi in questo modo.
Post by Stefano "Free.9" Scardovi
Anzi, ripensandoci c'e' stato un sito italiano che nel dubbio legittimo
della legalita' ha preferito autosospendersi hasta.it. Infatti trovi
"Under Construction" ma la situazione e' ferma almeno da 2 anni
http://web.archive.org/web/20030623132443/www.hasta.it/
Evidentemente non si sentivano del tutto sicuri....
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-19 16:45:16 UTC
Permalink
Post by Ciccio
Non credo sia cosi' semplice...secondo me in questo caso sarebbe
illegale e basta. Per questo come gia' detto la sede di ebay non e'
in Italia.
Dubito comunque che ebay potrebbe essere coinvolta non essendo banditore
d'asta.
--
Saluti.

Stefano.

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http://scardovi.blogspot.com
Stefano "Free.9" Scardovi
2005-10-18 16:55:16 UTC
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Post by Ciccio
Sicuramente si', dato che iscrivendoti ad ebay sottoscrivi un
contratto con loro. Pero' non so cosa cambi calcolando che le aste
online in italia sono illegali...(se non e' cambiato qualcosa di
recente)
Solo quelle B2C. Ma poi se si considera la vendita a prezzo variabile visto
che tecnicamente non e' un'asta mancando il banditore... eBay dice insomma
che sono legali ma la legge non le consente.
--
Saluti.

Stefano.

mailto:scardovi(a)gmail.com
http://scardovi.blogspot.com
Klinik
2005-10-18 16:00:56 UTC
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Certo che è vincolante!!
Ci mancherebbe altro!!

Gab
Post by Paolo
Un'offerta fatta su eBay è vincolante all'acquisto? Se io vinco un'asta su
eBay sono obbligato ad acquistare per legge (non per le regole di eBay)? Se
non pago, è lecito che il venditore ricorra ad una società di recupero
crediti?
cross-post su
it-alt.discussioni.ebay
it.diritto.internet
Stilgar
2005-10-19 10:04:32 UTC
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E il contrario? ad esempio, se io metto in asta un oggetto x
verificarne il valore, e poi all'ultimo momento non vendo l'oggetto,
che obblighi ho verso che ha vinto l'asta?
mercuryale
2005-10-19 11:13:30 UTC
Permalink
Post by Stilgar
E il contrario? ad esempio, se io metto in asta un oggetto x
verificarne il valore, e poi all'ultimo momento non vendo l'oggetto,
che obblighi ho verso che ha vinto l'asta?
l'asta la puoi ritirare, secondo le regole di eBay, 12 ore prima della
scadenza. Ma da come stanno le cose, se non si ritira l'asta, una volta che
essa è terminata, come il compratore è obbligato a pagare, anche il
venditore dovrebbe essere obbligato a vendere
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