Post by RagnarokPost by Lex TutorPost by RagnarokPer avere tale risposta qual è la strada migliore?
Dipende di quali risorse disponi e/o da quanto tempo ci vuoi perdere.
Voglio evitare di andare a far la causa a Napoli.
Temo che non potrai evitarlo se scegli questa via.
Post by RagnarokPost by Lex TutorPost by RagnarokRito lavoro, ricorso al garante o qualche procedimento speciale (di per
consegna di cosa determinata? 700?)?
Il rito lavoro non c'entra un cazzo;
Art. 10 d.lgs. 150/11.
Ah, beh, io parlavo del tipo di processo, non delle modalità con cui
si svolge
(http://www.altalex.com/documents/leggi/2011/10/26/processo-civile-a-tre-riti-la-riforma-in-vigore).
Post by Ragnarokil ricorso al Garante è più
Post by Lex Tutorveloce ma non ci recuperi nemmeno le spese e il tempo perso;
Questo è il male assoluto.
Eh si ma se hai fretta e vuoi evitare Pulcinella city...
Post by RagnarokPost by Lex Tutorprocedimento speciale davanti al Tribunale (è un Ricorso art. 154 Cod.
Priv., il 700 CPC non c'entra una fava) è più lento ma da più
garanzie, soprattutto di bastonare per bene lo spammer.
Rito del lavoro...
Che è sempre più lento del Garante Privacy.
Post by RagnarokPost by Lex TutorIn alternativa, a suo tempo, non essendo avvocato, io agivo davanti al
Giudice di Pace chiedendo un risarcimento danni fino a 1100 neuri, ma
devi farlo nel buco dello spammer.
Il gdp è incompetente per materia. Te la eccepiscono e ti condannano
alle spese.
Questo solo se lo spammer si costituisce e te lo eccepisce... ;-)
Post by RagnarokPost by Lex TutorPS: in tutti i casi non riceverai mai una risposta. Nessun ricettatore
di dati personali altrui ammette di essere tale: art. 648 CP; in
flagranza c'è anche l'arresto!
Non vedo l'applicabilità del 648 c.p.
Codice Penale, art. 648, Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o
ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel
farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da
due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro
516, se il fatto è di particolare tenuità.
In questo articolo il termine *cose* va inteso nel senso di *oggetto
giuridico* (cioè la classica "res" latina) dunque anche un indirizzo
di posta elettronica in quanto dato personale, *oggetto giuridico*
definito da una PRECISA Legge, può essere oggetto di ricettazione
perché proveniente dal delitto di trattamento illecito di dati
personali altrui ex art. 167 Codice Privacy.
La ricettazione di dati personali altrui (indirizzi di posta
elettronica) diventa tale quando uno spammer si appropria di
cose di provenienza "dubbia" SENZA avere il CONSENSO INFORMATO &
PREVENTIVO al suo uso (tipicamente una intera banca dati di indirizzi
di posta elettronica), che dovrebbe essere stato ottenuto secondo
quanto previsto dall'art. 23 del Codice Privacy.
Ogni altra fregnaccia, come per esempio "ti sei iscritto tu ma non te
lo ricordi" oppure "ti sei iscritto il 30 febbraio 1981 dall'indirizzo
IP 345.897.1.0.", oppure "ma il mio ricettat^fornitore di spam mi ha
ROTFLassicurato di avere tutte le autorizzazioni", sono solo altre
STRONZATE DA SPAMMER e/o da bambino di bofhland.
Il fatto di aver acquistato, poi, una intera banca dati o PEGGIO
ANCORA il servizio di invio da un tizio che ti assicuri di "avere
tutte le autorizzazioni" (che andrebbero controllate PRIMA una per
una...) costituisce una AGGRAVANTE ed una precisa conferma di voler
ricettare cose di provenienza illecita.
Molti spammer si inventano la cretinata di voler anche chiedere una
cd. "manleva" sulle autorizzazioni (i consensi OPT-IN) al ricettatore.
Questa supera il limite del ridicolo dato che ogni ricettatore, quando
ti vende cose di provenienza illecita, ti dice e ti garantisce che le
ha ottenute tutte "ROTFLegolarmente", come quando vai dall'oste a
chiedere se il vino è buono e ovviamente ti fidi! Specie se non lo
devi bere TU ma rifili il tuo spam ad altri...
Infine, se ancora non credi a me, credi alla Cassazione:
Sentenza Cass., sez. 3, 24 maggio 2012, n. 23798, con la quale è stata
affermata la responsabilità penale del legale rappresentante e del
responsabile della privacy di una società, per illecito trattamento di
dati personali, in relazione al caso di passaggio di mano di un
database formato da centinaia di migliaia di indirizzi e-mail, per la
mancanza dell'informativa volta ad acquisire il consenso degli
interessati.
--
Lex Tutor
L'Asilo Infantile di Bofhland® è un argomento che sarà oggetto
di un libro di prossima pubblicazione, quindi sto discutendo
di una questione che mi interessa per finalità di ricerca