Post by Max maxPost by RagnarokL'attestazione di cui all'art. 3 bis comma 2 L 53/94 si riferisce solo
all'atto (citazione, ricorso, ecc) oppure l'attestazione va fatta anche
se si scannerizza la procura alle liti?
"Contestualmente, ad ogni effetto di Legge (art. 3 bis, commi 2 e 5, L.
n. 53/1994 e art. 18, co. 4, DM n. 44/2011) attesto la conformità
all'originale cartaceo della procura alle liti e dell'atto informatico
allegato."
Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento
informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita'
all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante
allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta
elettronica certificata.
L'atto da notificarsi non è la procura ma la citazione. Serve davvero
l'attestazione?