Parsifal
2012-06-08 17:01:24 UTC
tra gli ulivi.
Il dlgs 196/03 è stato di nuovo modificato.
Il 28 maggio il dlgs 69 all'articolo 1 ha introdotto le seguenti modifiche:
-- REPORT
Art.1
Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 1
1. All'articolo 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 :
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) chiamata, la connessione
istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) reti di comunicazione
elettronica, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature
di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di
rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,
a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di
circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i
sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;»;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) rete pubblica di
comunicazioni, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente
o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra
i punti terminali di reti;»;
4) alla lettera i) dopo le parole: «rete di comunicazione elettronica» sono
inserite le seguenti: «o da un servizio di comunicazione elettronica»;
b) al comma 3, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis)
violazione di dati personali: violazione della sicurezza che comporta anche
accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non
autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque
elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione
accessibile al pubblico.».
2. All'articolo 32, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obblighi relativi ai fornitori
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi
dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata
l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi
servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis»;
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Ferma restando
l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che
operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati
personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini
legalmente autorizzati.
1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei
dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali
archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o
alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o
divulgazione non autorizzati o illeciti, nonche' assicurano l'attuazione di
una politica di sicurezza.»;
d) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1» sono inserite le
seguenti: «, 1-bis».
3. Dopo l'articolo 32, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
inserito il seguente:
«Art. 32-bis
(Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali). -
1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti
ritardi detta violazione al Garante.
2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio
ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il
fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 non e' dovuta se il fornitore ha
dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione
che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad
accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della
violazione.
4. Ove il fornitore non vi abbia gia' provveduto, il Garante puo',
considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione,
obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona
l'avvenuta violazione.
5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una
descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di
contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le
misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della
violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive,
inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure
proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.
6. Il Garante puo' emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e
istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo
di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a
tale comunicazione, nonche' alle relative modalita' di effettuazione,
tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva
2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.
7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati
personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro
conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da
consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del
presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni
necessarie a tal fine.
8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri
soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito
ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a
quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.».
4. All'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazioni» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «, comprese quelle che supportano i dispositivi di
raccolta dei dati e di identificazione».
5. All'articolo 122, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'archiviazione delle
informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o
l'accesso a informazioni gia' archiviate sono consentiti unicamente a
condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso
dopo essere stato informato con le modalita' semplificate di cui
all'articolo 13, comma 3. Cio' non vieta l'eventuale archiviazione tecnica
o l'accesso alle informazioni gia' archiviate se finalizzati unicamente ad
effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della societa' dell'informazione esplicitamente
richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini
della determinazione delle modalita' semplificate di cui al primo periodo
il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle
categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di
metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o
dell'utente.»;
b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'espressione del
consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche
configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di
facile e chiara utilizzabilita' per il contraente o l'utente.»;
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto
dal comma 1, e' vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per
accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un
contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le
operazioni dell'utente.».
6. All'articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, dopo la parola: «manifestato» e' inserita la seguente:
«preliminarmente».
7. All'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «L'uso di sistemi automatizzati» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati»;
2) dopo la parola: «automatizzati» sono inserite le seguenti: «di chiamata
o di comunicazione»;
3) le parole: «dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «del
contraente o utente»;
b) al comma 5:
1) dopo la parola: «mittente» sono inserite le seguenti: «o in violazione
dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,»;
2) dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino
il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003».
8. Dopo l'articolo 132, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
inserito il seguente:
«Art. 132-bis
(Procedure istituite dai fornitori). -
1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle
richieste effettuate in conformita' alle disposizioni che prevedono forme
di accesso a dati personali degli utenti.
2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di
competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di
richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.».
9. Dopo l'articolo 162-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' inserito il seguente:
«Art. 162-ter
(Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico). -
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 1, e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
venticinquemila euro a centocinquantamila euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 2, e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei
cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo
articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l'articolo 8 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non puo' essere applicata
in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 164-bis, comma 4.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 7, e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
ventimila euro a centoventimila euro.
5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei
confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei
predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza
indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 8, le
informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'articolo
32-bis.».
10. Al comma 1 dell'articolo 164-bis del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, dopo la parola: «162,» sono inserite le seguenti: «162-ter,».
11. Al comma 1 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «nelle
comunicazioni di cui all'articolo 32-bis, commi 1 e 8,».
12. Nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: «abbonato»,
ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «contraente».
---
Molto interessante, a mio avviso, è il nuovo 32-bis che credo porterà
aprecchio scompiglio, soprattutto alla luce delle sanzioni previste dal
nuovo 162-ter.
Che ne pensate?
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Il dlgs 196/03 è stato di nuovo modificato.
Il 28 maggio il dlgs 69 all'articolo 1 ha introdotto le seguenti modifiche:
-- REPORT
Art.1
Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 1
1. All'articolo 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 :
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) chiamata, la connessione
istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) reti di comunicazione
elettronica, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature
di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di
rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,
a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di
circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i
sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;»;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) rete pubblica di
comunicazioni, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente
o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra
i punti terminali di reti;»;
4) alla lettera i) dopo le parole: «rete di comunicazione elettronica» sono
inserite le seguenti: «o da un servizio di comunicazione elettronica»;
b) al comma 3, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis)
violazione di dati personali: violazione della sicurezza che comporta anche
accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non
autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque
elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione
accessibile al pubblico.».
2. All'articolo 32, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obblighi relativi ai fornitori
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi
dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata
l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi
servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis»;
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Ferma restando
l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che
operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati
personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini
legalmente autorizzati.
1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei
dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali
archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o
alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o
divulgazione non autorizzati o illeciti, nonche' assicurano l'attuazione di
una politica di sicurezza.»;
d) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1» sono inserite le
seguenti: «, 1-bis».
3. Dopo l'articolo 32, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
inserito il seguente:
«Art. 32-bis
(Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali). -
1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti
ritardi detta violazione al Garante.
2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio
ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il
fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 non e' dovuta se il fornitore ha
dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione
che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad
accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della
violazione.
4. Ove il fornitore non vi abbia gia' provveduto, il Garante puo',
considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione,
obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona
l'avvenuta violazione.
5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una
descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di
contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le
misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della
violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive,
inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure
proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.
6. Il Garante puo' emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e
istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo
di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a
tale comunicazione, nonche' alle relative modalita' di effettuazione,
tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva
2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.
7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati
personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro
conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da
consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del
presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni
necessarie a tal fine.
8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri
soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito
ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a
quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.».
4. All'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazioni» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «, comprese quelle che supportano i dispositivi di
raccolta dei dati e di identificazione».
5. All'articolo 122, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'archiviazione delle
informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o
l'accesso a informazioni gia' archiviate sono consentiti unicamente a
condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso
dopo essere stato informato con le modalita' semplificate di cui
all'articolo 13, comma 3. Cio' non vieta l'eventuale archiviazione tecnica
o l'accesso alle informazioni gia' archiviate se finalizzati unicamente ad
effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della societa' dell'informazione esplicitamente
richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini
della determinazione delle modalita' semplificate di cui al primo periodo
il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle
categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di
metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o
dell'utente.»;
b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'espressione del
consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche
configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di
facile e chiara utilizzabilita' per il contraente o l'utente.»;
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto
dal comma 1, e' vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per
accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un
contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le
operazioni dell'utente.».
6. All'articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, dopo la parola: «manifestato» e' inserita la seguente:
«preliminarmente».
7. All'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «L'uso di sistemi automatizzati» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati»;
2) dopo la parola: «automatizzati» sono inserite le seguenti: «di chiamata
o di comunicazione»;
3) le parole: «dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «del
contraente o utente»;
b) al comma 5:
1) dopo la parola: «mittente» sono inserite le seguenti: «o in violazione
dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,»;
2) dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino
il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003».
8. Dopo l'articolo 132, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
inserito il seguente:
«Art. 132-bis
(Procedure istituite dai fornitori). -
1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle
richieste effettuate in conformita' alle disposizioni che prevedono forme
di accesso a dati personali degli utenti.
2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di
competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di
richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.».
9. Dopo l'articolo 162-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' inserito il seguente:
«Art. 162-ter
(Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico). -
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 1, e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
venticinquemila euro a centocinquantamila euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 2, e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei
cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo
articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l'articolo 8 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non puo' essere applicata
in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 164-bis, comma 4.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 7, e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
ventimila euro a centoventimila euro.
5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei
confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei
predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza
indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 8, le
informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'articolo
32-bis.».
10. Al comma 1 dell'articolo 164-bis del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, dopo la parola: «162,» sono inserite le seguenti: «162-ter,».
11. Al comma 1 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «nelle
comunicazioni di cui all'articolo 32-bis, commi 1 e 8,».
12. Nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: «abbonato»,
ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «contraente».
---
Molto interessante, a mio avviso, è il nuovo 32-bis che credo porterà
aprecchio scompiglio, soprattutto alla luce delle sanzioni previste dal
nuovo 162-ter.
Che ne pensate?
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agh burzum-ishi krimpatul.
J.R.R. Tolkien
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